Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario (cattolico avente effetti civili) o religioso, secondo un culto acattolico ammesso nello Stato italiano.
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte di due persone maggiorenni, di sesso diverso, affinché chi ne abbia interesse e sia legittimato dalla legge (artt. 102 e ss. del codice civile (c.c.) e 59 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 (dPR 396/2000)) possa opporsi alla celebrazione, nel solo caso in cui sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio (previsti dagli artt. da 84 a 89 del c.c.).
Al fine della celebrazione del matrimonio sul territorio italiano, essa è obbligatoria per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza posseduta (italiana o straniera), residenti in Italia o, in caso di stranieri, anche solamente ivi domiciliati o, in caso di cittadini italiani, anche se residenti all’estero; la stessa deve essere richiesta dagli sposi all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro e viene eseguita nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. In caso di cittadini italiani residenti all’estero, viene richiesta ed eseguita presso il competente Consolato italiano (artt. 93, 94, 96 c.c., 53 dPR 396/2000 e 13 e 14 del decreto legislativo n. 71/2011).
Accedendo al servizio “Richiedi online”.
A seguito delle verifiche sulla richiesta presentata, l'Ufficiale di Stato Civile procederà a fissare un appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di richiesta pubblicazione di matrimonio.
All'atto della sottoscrizione del processo verbale, presentarsi con:
La redazione del verbale della richiesta, la pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso
L'atto di pubblicazione rimane pubblicato all'Albo pretorio online per un periodo di 8 giorni consecutivi, in ciascun comune o consolato italiano competente; all’esito delle affissioni delle pubblicazioni senza che alcuno abbia presentato opposizioni, l’autorizzazione al matrimonio sarà rilasciata non prima del 4 giorno successivo, dopo compiute tutte le pubblicazioni (artt. 55 dPR 396/2000 e 99 del c.c.).
I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la richiesta delle pubblicazioni e le verifiche documentali espletate dall’ufficio si considerano come non avvenute. Per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova richiesta di pubblicazione.
Nel caso in cui uno degli sposi non possa comparire personalmente avanti all’Ufficiale dello Stato civile, nel giorno concordato per la firma del verbale della richiesta di pubblicazione, egli può farsi rappresentare da un procuratore speciale, munito di procura risultante da scrittura privata, sottoscritta con firma non autenticata, corredata dalla copia di un valido documento d’identità dello sposo mandante e dello stesso mandatario speciale (cfr. artt. 96 c.c. 12 co 7 e 50 dPR 396/2000).
In caso che uno degli sposi non conosca la lingua italiana, ovvero sia sordo, muto o non vedente o altrimenti impedito a comunicare verbalmente e per iscritto, egli deve procurarsi un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone di sua fiducia, al quale l’ufficio, ritenendolo idoneo e previo suo giuramento, affida l’incarico di adempiere alla traduzione degli atti di pubblicazione ed eventualmente di quelli del matrimonio.