Tutti i cittadini che intendono segnalare al Comune la presenza di manufatti contenenti amianto
Il problema dei manufatti realizzati in materiali contenenti amianto rappresenta un tema ancora molto rilevante in considerazione della percezione di elevato rischio da parte della popolazione.
La normativa attuale non prevede un obbligo generalizzato di rimozione dei materiali contenenti amianto, ma il mantenimento in un idoneo stato di conservazione con adozione dei conseguenti adempimenti di manutenzione o la bonifica da parte del proprietario del manufatto o del responsabile dell’attività.
I proprietari di immobili, i gestori dell’attività, gli amministratori di condominio o gli aventi titolo sono obbligati a comunicare la presenza di amianto in strutture o luoghi, utilizzando l’allegato modulo NA/1, da consegnare all’ufficio Ambiente del Comune che provvederà direttamente ad inoltrarlo alla ASL Milano 1 – Dipartimento di Prevenzione Medica in Via Spagliardi n. 19 a Parabiago.
Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un “documento tecnico” (Indice di Degrado – d.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 9/12/2008), che si allega, che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività.
Le segnalazioni che pervengono al Comune necessitano di essere standardizzate e corredate di informazioni che possono essere già fornite direttamente dai cittadini, ciò al fine di garantire una maggiore rapidità, efficacia ed efficienza nel trattamento delle stesse.
Se un cittadino vuole segnalare la presenza di manufatti contenenti amianto, deve inviare un esposto al Comune utilizzando l’allegato modulo.
Solo ed esclusivamente in caso di segnalazioni/esposti, il Comune richiederà all’avente titolo dell’immobile di verificare lo stato di deterioramento delle coperture esistenti presentando l’Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID), firmato da un soggetto terzo.
Si suggerisce di affidare la valutazione dell’I.D. a personale qualificato di propria fiducia (tecnico con patentino regionale per l’amianto, ingegnere civile-ambientale, architetto, geometra, perito, ecc.).
Le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusione spontanea di fibre nell’aria, in quanto non c’è alcun rischio per la salute. Il proprietario deve monitorare e valutare il degrado dei manufatti.
La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con Decreto del Direttore Generale n. 13237 del 18/11/2008 (pubblicato nel B.U.R. Lombardia n. 50 del 09/12/2008) ha approvato un “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto”.
Tale protocollo prevede di calcolare l’Indice di degrado (I.D.), un valore numerico che individua le successive azioni da programmare:
Compilazione del modulo esposto amianto fornendo tutti i dati obbligatori e, per quanto possibile, i dati facoltativi;
Eventuale documentazione fotografica e/o individuazione cartografica (se in possesso);
Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario
Concedere eventuale accesso ai locali della propria abitazione, per una ispezione visiva da parte dell’organo tecnico, nell’ipotesi in cui il manufatto segnalato sia visibile da tale postazione.
Attivazione delle procedure di verifica
Non sono previste scadenze
Ufficio Ambiente
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30