Alle persone che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario (cattolico avente effetti civili) o religioso, secondo un culto acattolico ammesso nello Stato italiano.
Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte di due persone maggiorenni, di sesso diverso, affinché chi ne abbia interesse e sia legittimato dalla legge (artt. 102 e ss. del codice civile (c.c.) e 59 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396 (dPR 396/2000) possa opporsi alla celebrazione, nel solo caso in cui sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio (previsti dagli artt. da 84 a 89 del c.c.).
Al fine della celebrazione del matrimonio sul territorio italiano, essa è obbligatoria per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza posseduta (italiana o straniera), residenti in Italia o, in caso di stranieri, anche solamente ivi domiciliati o, in caso di cittadini italiani, anche se residenti all’estero; la stessa deve essere richiesta dagli sposi all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza di uno di loro e viene eseguita nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. In caso di cittadini italiani residenti all’estero, viene richiesta ed eseguita presso il competente Consolato italiano (artt. 93, 94, 96 c.c., 53 dPR 396/2000 e 13 e 14 del decreto legislativo n. 71/2011).
Accedendo al servizio “Richiedi online”.
A seguito delle verifiche sulla richiesta presentata, l'Ufficiale di Stato Civile procederà a fissare un appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di richiesta pubblicazione di matrimonio.
All'atto della sottoscrizione del processo verbale, presentarsi con:
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Per casi particolari non menzionati, rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile.
L'autorizzazione a poter contrarre matrimonio.
L'atto di pubblicazione rimane pubblicato all'Albo pretorio online per un periodo di 8 giorni consecutivi, nei comuni di residenza degli sposi, e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni.
Scaduti i termini sopra descritti, verrà rilasciato il certificato dell'eseguita pubblicazione.
I nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio dopo il rilascio del certificato dell'eseguita pubblicazione.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova richiesta di pubblicazione.
Nel caso in cui uno degli sposi non possa comparire personalmente avanti all’Ufficiale dello Stato civile, nel giorno concordato per la firma del verbale della richiesta di pubblicazione, egli può farsi rappresentare da un procuratore speciale, munito di procura risultante da scrittura privata, sottoscritta con firma non autenticata, corredata dalla copia di un valido documento d’identità dello sposo mandante e dello stesso mandatario speciale (cfr. artt. 96 c.c. 12 co 7 e 50 dPR 396/2000).
Le persone che non conoscono la lingua italiana devono farsi assistere da un interprete che attesterà, con giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, di bene e fedelmente adempiere all'incarico.