I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale (Circoscrizione I – Italia Nord-Occidentale) e quindi iscritti in uno dei Comuni delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere effettuate:
– dai delegati delle liste dei candidati (indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati). In questo caso le designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’ art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53
– da persone espressamente autorizzate dai medesimi delegati di lista (cd. subdelegati). In questo caso, la sottoscrizione dell’atto di subdelega deve essere autenticata dal notaio e la firma del subdelegato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53
Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere comunicate entro le ore 12.30 di giovedì 6 giugno 2024 presso l’ufficio elettorale.
Le designazioni possono essere anche inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo anagrafe.canegrate@legalmail.it entro le ore 24.00 di giovedì 6 giugno 2024. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.
Si precisa che non sono ammesse designazioni presentate tramite mail.
In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede o il sabato pomeriggio, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto (ore 15.00).
Se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega al cosiddetto “subdelegato” a designare i rappresentanti puo’ essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l’atto con il quale – con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.
Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.
Poichè le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali, ad ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.