La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ovvero quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa regolarità e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. È certificabile dal Comune. Il domicilio no.
A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza, sia cittadini italiani che cittadini stranieri comunitari o non comunitari.
I cittadini stranieri dovranno possedere determinati requisiti e produrre la documentazione relativa alla propria situazione come indicato negli allegati A) e B)
Procedure di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, dall’estero, trasferimento all’estero, cambio di abitazione nel’ambito dello stesso Comune o di composizione della famiglia anagrafica.
Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune.
La dichiarazione di residenza può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo ministeriale e dei documenti previsti) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate. Si precisa che l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
Personalmente all'Anagrafe soltanto nel caso non sia possibile utilizzare le altre forme sotto indicate
Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.
Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere:
È sufficiente essere in possesso delle credenziali SPID oppure della CIE per autenticarsi e seguire le istruzioni.
Quando si richiede un cambio di abitazione online è necessario fare attenzione all'inserimento di alcuni dati che, se non corretti, potrebbero causare l'impossibilità di trasmettere la richiesta, l'impossibilità di accogliere la richiesta o ritardi nella conclusione del procedimento.
È indispensabile che i nomi delle persone siano riportati in modo corretto, includendo nomi e cognomi costituiti da più elementi, senza abbreviazioni.
L'indirizzo è composto dal toponimo (nome della via-piazza), e dal numero civico dell'edificio e dall'eventuale numero interno se nell'edificio vi sono più abitazioni.
Il toponimo deve essere un nome esistente nel Comune.
Il numero civico deve corrispondere a quello collocato sull'edificio e, nel caso di numero interno, a quello collocato all'ingresso dell'appartamento. Nel caso di dubbio o se il numero civico non sia presente sull'edificio, rivolgersi al proprietario dell'immobile e farsi indicare quale sia il numero civico esatto invitandolo a collocare il numero sull'edificio (si tratta di un obbligo soggetto a sanzione se non vi si ottempera).
Se l'edificio non ha un numero civico (come può essere nel caso di nuove costruzioni), è necessario rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale al fine della sua assegnazione.
I dati catastali (foglio, parcella, subalterno), sono indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe. Di norma i dati catastali sono riportati nei contratti di proprietà o di affitto/comodato, o in documenti fiscali
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Presentare la seguente documentazione:
In assenza di questi documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può infatti chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (art. 5 del Decreto legge. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014).
Rilascio di iscrizione in anagrafe (residenza) o cambio di abitazione (residenza)
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.). La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina. Gli accertamenti sono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino che, comunque entro due giorni lavorativi dalla registrazione della pratica, potrà già ottenere il certificato di residenza, stato di famiglia ed eventualmente prenotare l'appuntamento per il rilascio della carta d'identità se prossima alla scadenza.
Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione l'Ufficio provvede all'iscrizione o variazione anagrafica. La ricevuta di avvio del procedimento viene inviata al dichiarante all'indirizzo mail indicato oppure è ritirabile allo Sportello, o inviata per posta ordinaria.
Contestualmente vengono aggiornati in ANPR:
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
Il servizio è gratuito
Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.