Piani urbanistici, piani paesaggistici e tutti i certificati per immobili, case, terreni ed edifici.
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Interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento amministrativo obbligatorio, autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o altro titolo edilizio per tutti gli interventi in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica.
Il certificato è necessario per la compravendita, divisione o donazione di terreni che non siano di pertinenza di un edificio, qualsiasi sia la superficie oppure di terreni di pertinenza ≥ 5000 mq.
Il cambio di destinazione d'uso di immobili senza la realizzazione di opere edilii è soggetta alla semplice comunicazione preventiva al SUE.
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.
Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e rimozione vincoli convenzionali relative agli immobili ricadenti negli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (P.E.E.P.)
Il Comune con personale interno (interventi di piccola entità) o appalti dedicati (interventi di media e grande entità), cura interventi per la messa in sicurezza e/o per il ripristino della funzionalità di strade e segnaletica
Il permesso di costruire è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento e necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Sono strumenti di attuazione del Piano di Governo del Territorio, riferiti a puntuali aree del territorio comunale nella maggior parte dei casi prive o carenti delle infrastrutture di urbanizzazione.
L’accesso agli atti consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia.
La Segnalazione Certificata di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto.
Sostituisce la precedente D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e ne semplifica l'iter, permettendo di iniziare i lavori a partire dal giorno stesso della presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso.
La SCIA alternativa al PDC può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante, che non prevedono la demolizione totale dell'edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, prospetti e mutamenti della destinazione d'uso.
Sostituzione tegole e listelli, lastre, canali di gronda, senza modifica delle pendenze e della tipologia del tetto.