A.I.R.E. Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero

Servizio attivo

L’A.I.R.E. è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, istituita nel 1990, ai sensi della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all´estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero

Come fare

La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988)

Cosa serve

Si segnala il  portale FAST.IT dedicato ai servizi consolari e realizzato dal Ministero degli Esteri per fornire ai connazionali all’estero servizi e informazioni tramite internet

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'A.I.R.E. che consente di ottenere certificati anagrafici e altri documenti (per esempio la carta di identità) e di non perdere i diritti elettorali

Tempi e scadenze

Entro tre mesi dal trasferimento all’estero

Quanto costa

L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita

Vincoli

Non devono  iscriversi all’A.I.R.E.:
le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero

Casi particolari

L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024, 16:19

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