Qualsiasi persona fisica o giuridica che voglia ottenere l’autorizzazione all’accesso in entrata ed uscita con un veicolo dalla proprietà privata sulla pubblica via, oltre alla tutela del proprio accesso carrabile
L’articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, prevede che tutti i passi carrabili devono essere autorizzati e che solo in presenza del segnale di passo carrabile (cartello rilasciato dall’Amministrazione Comunale riportante un numero progressivo), il cittadino può ottenere l’autorizzazione all’accesso in entrata ed uscita dalla proprietà privata sulla pubblica via, oltre alla tutela del proprio accesso carrabile.
Le istanze devono pervenire nel rispetto dei tempi di istruttoria richiesti, pena l’improcedibilità, e complete di tutti gli allegati indicati nell’apposita modulistica pena la sospensione dell’iter procedurale, fino ad acquisizione degli elementi mancanti.
Il rilascio dei provvedimenti autorizzatori avverrà previa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 22 del Codice della Strada e dell’articolo 46 del Regolamento del Codice della Strada.
Il territorio del Comune di Canegrate.
L'istanza, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web del Comune di Canegrate, deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Canegrate tramite:
Nell'istanza da presentare deve essere indicato:
Autorizzazione di passo carrabile e cartello da apporre sul passo carrabile
Il rilascio della concessione avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza
€ 11,00 Il costo del cartello da apporre sul passo carrabile.
Ultimo aggiornamento: 20/05/2024, 21:27