Sostituisce la precedente D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e ne semplifica l'iter, permettendo di iniziare i lavori a partire dal giorno stesso della presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso.
Qualsiasi cittadino privato che intenda effettuare le seguenti opere:
La SCIA (art. 22 del DPR 380/2001) è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
SCIA “in sanatoria”
Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile, ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere la sanatoria dell’intervento presentando la SCIA in sanatoria e versando una somma pari ad euro 516,00 al momento della presentazione della SCIA.
Gli interventi edilizi che possono essere sanati con tale modalità sono gli interventi di manutenzione straordinaria pesante, gli interventi di risanamento conservativo pesante.
Dopo l’istruttoria in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio, verrà comunicata d’ufficio la quota residua da corrispondere.
Oltre a tale somma calcolata in base all’aumento del valore venale dell’immobile, andrà corrisposta una somma derivante dalle spese di istruttoria eseguita dall’Agenzia del Territorio.
La sanzione prevede la corresponsione di una somma compresa tra € 516,00 e € 5.164,00 (rif. Art. 37 comma 4 D.P.R. 380/2001).
Nei casi in cui, all’atto della presentazione della SCIA in sanatoria venga segnalata, da parte della proprietà o del tecnico incaricato, l’urgenza, adeguatamente motivata, di definire il relativo procedimento amministrativo (per futura vendita dell’immobile o per usufruire di eventuali benefici fiscali), sarà possibile procedere all’applicazione di sanzione nella misura di € 1000,00 (in analogia con la sanzione applicata per la CILA in sanatoria) in assenza della suddetta valutazione. Quanto sopra ferma restando la possibilità da parte del Responsabile del Procedimento di acquisire comunque la valutazione dell’Agenzia del Territorio ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, laddove ritenuto necessario in funzione della tipologia delle opere da sanare.
In allegato Determinazione n. 1 del 19/01/2023
Comunicazione Fine Lavori
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA.
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.
La presentazione deve avvenire entro tre anni dall’efficacia.
Qualora l’intervento non fosse completato entro il termine triennale, l’interessato per la realizzazione della parte non ultimata deve presentare una nuova SCIA.
Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).
È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il Comune non rilascia alcun documento.
Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine.
Il Venerdì l'accesso presso gli uffici è consentito per Cittadini e Professionisti solo previo appuntamento: