Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

Servizio attivo

La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.


A chi è rivolto

Qualsiasi cittadino privato che intenda effettuare le seguenti opere:

  • manutenzione straordinaria “leggera” non riguardanti parti strutturali dell’edificio;
  • opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
  • la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  • interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
  • interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
  • apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne;
  • interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dell’amianto;
  • interventi su recinzioni;
  • formazione di passi carrai;
  • realizzazione di canne fumarie esterne;
  • realizzazione di fognature private;
  • pannelli solari o fotovoltaici nel centro storico;
  • modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad attività economiche sempre che non riguardino le parti strutturali;
  • modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad attività economiche.

 

 

Descrizione

La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001-Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016.

L’interessato presenta la CILA, asseverata da un tecnico abilitato ossia iscritto ad un Albo professionale, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Qualora per la realizzazione delle opere progettate occorra acquisire pareri o nulla osta o comunque atti di assenso, questi non potranno essere autocertificati, ma potranno essere acquisiti preventivamente alla presentazione della CILA. In questo modo, l’interessato può dare inizio ai lavori il giorno stesso dell’avvenuta presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune.

CILA “tardiva”

Nel caso l’inizio dei lavori avvenga prima di presentare la CILA, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà avvalersi della CILA in corso di esecuzione – cosiddetta CILA tardiva – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 333,00 (art.6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).

Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA.

CILA “in sanatoria”

Nel caso i lavori fossero già terminati, fatta salva l’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di assenso, l’interessato potrà presentare CILA per opere già eseguite – cosiddetta CILA in sanatoria – e dovrà corrispondere la sanzione prevista per l’importo pari a € 1000,00 (art. 6-bis comma 5 D.P.R. 380/2001).

Il pagamento della sanzione avverrà esclusivamente attraverso PagoPA.

CILA in “variante” di CILA

La CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata come disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico Edilizia introdotto dall’art. 3 d.lgs n° 222 del 2016 non prevede espressamente la variante.
Tuttavia, qualora in corso di esecuzione delle opere progettate con CILA, si intendano apportare modifiche progettuali la cui qualifica rientri tra quelle contemplate dallo stesso regime, ci si potrà avvalere dell’opzione intervento in modifica dei lavori di cui alla CILA comunicata in data con prot. prevista al punto C4 della sezione C (qualificazione dell’intervento) del Modulo Unico Titolare della modulistica Regionale unificata, includendo sempre nelle planimetrie, la rappresentazione dello stato “ante operam” che rappresenta lo stato di fatto della CILA originaria, oltre ai consueti stati di progetto e sovrapposizione rispetto alla prima progettazione.

I termini triennali per la presentazione della fine lavori decorrono dalla data di protocollazione della CILA originaria.

Comunicazione Fine Lavori

Ultimato l’intervento, il titolare presenta la comunicazione di fine lavori.

Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.

La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.

 

 

 

Come fare

Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).

Cosa serve

È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

 

Cosa si ottiene

Il Comune non rilascia alcun documento.

Tempi e scadenze

Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine

Accedi al servizio

Il Venerdì l'accesso presso gli uffici è consentito per Cittadini e Professionisti solo previo appuntamento:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 22/05/2024, 09:41

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