La comunicazione di mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata tramite apposito modulo dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, attestando che il cambio di destinazione d'uso è conforme allo strumento urbanistico vigente, siano rispettate le norme igienico sanitarie previste per la nuova destinazione, non siano realizzate opere edilizie e non riguardino immobili sottoposti a tutela quali beni culturali.
Il decreto 33 del 12 settembre 2014 ha stabilito che le categorie funzionali degli immobili da 7 sono diventate 5 e precisamente:
È cambio destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque sopra elencate. Se si resta all’interno della stessa categoria, non è un mutamento di tipo rilevante.
Il cambio di destinazione d’uso è ammesso sotto il rispetto di tre condizioni:
Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).
È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il Comune non rilascia alcun documento.
Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine
La normativa prevede due casi, in dipendenza dal tempo trascorso dall'ultima operazione onerosa operata sull'immobile, se prima o dopo i dieci anni.
L’art. 52, comma 3, LR. n. 12/2005 stabilisce che “Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione”.