Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (SCIA Art. 23)

Servizio attivo

La SCIA alternativa al PDC può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante, che non prevedono la demolizione totale dell'edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, prospetti e mutamenti della destinazione d'uso.


A chi è rivolto

La SCIA alternativa al PDC può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di Permesso di Costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ).

Descrizione

La SCIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 23 del DPR 380/2001) è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti  richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Si differenzia dalla SCIA (art 22 D.P.R. 380/2001) per la tipologia degli interventi da realizzare e per la data di efficacia.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (art. 23, comma 5 D.P.R. 380/2001).

Interventi realizzabili con SCIA alternativa al PDC (art. 23):

  • interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante” che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (rif. Art. 23, comma 1 lettera a) D.P.R. 380/2001);
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (rif. Art. 23, comma 1 lettera b) D.P.R. 380/2001);
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (rif. Art. 23, comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001);
  • varianti agli interventi di cui sopra.

La realizzazione di tutti gli elencati interventi possono essere realizzati anche chiedendo il rilascio del Permesso di Costruire.

Comunicazione fine lavori

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (rif. art. 23, comma 7 D.P.R. 380/2001).

La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.
Qualora l’intervento non fosse completato entro il termine triennale, l’interessato per la realizzazione della parte non ultimata deve presentare una nuova SCIA.

SCIA (art. 23) in sanatoria

In assenza di SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli artcoli 31 (comma 3), 33 (comma 1), 34 (comma 1), e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, se l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere il permesso a sanatoria (rif. Art. 36, comma 1 D.P.R. 380/2001).

Come fare

Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).

Cosa serve

È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

 

Cosa si ottiene

Il Comune non rilascia alcun documento.

Tempi e scadenze

Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine.

Gli interventi edilizi possono essere iniziati decorsi 30 giorni dall’avvenuta presentazione della SCIA art 23 D.P.R. 380/2001.

Non è possibile dare inizio agli interventi edilizi prima della presentazione della SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001.

 

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 22/05/2024, 11:00

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