Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprovabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.
Le DSAN possono riguardare:
• Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
• Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
• Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento).
• La conformità di una copia all’originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
• cittadini italiani
• cittadini dell’Unione Europea
• cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
• cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:
• essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
• essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano:
– devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all’incaricato comunale.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).
I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) e ai diritti di segreteria Euro 0,52, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.
Una Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà
Non ci sono scadenze
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà si suddivide in due parti:
• la dichiarazione vera e propria fatta dal cittadino, che per legge è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
• l'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale che è soggetta all'imposta di bollo e diritti di segreteria, a meno che norme di legge non ne prevedano l'esenzione.
Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione e di un unico diritto di segreteria.
Non si possono autodichiarare:
• Dichiarazioni future
• Dichiarazioni d’impegno
• Accettazioni o rinunce d’incarico
• Procure
• Scritture private
• Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile