Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Servizio attivo

Sostituisce la precedente D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e ne semplifica l'iter, permettendo di iniziare i lavori a partire dal giorno stesso della presentazione della SCIA, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario acquisire atti di assenso.


A chi è rivolto

Qualsiasi cittadino privato che intenda effettuare le seguenti opere:

  • interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif art. 3,comma 1, lettera b D.P.R. 380/2001);
  • apertura di porte esterne, finestre, vetrine, lucernari;
  • piscine;
  • scale interne ed esterne;
  • sostituzione di solai, grondaie, tetti;
  • tutti gli interventi NON RICONDUCIBILI all'art. 10 del DPR 380/2001 (Permesso di Costruire) e art. 6 del DPR 380/2001 (CILA);
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (rif art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001);
  • varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (rif.art. 22, comma 2-bis D.P.R. 380/2001);
  • per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Tali interventi sono diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001 (rif.art.3, comma 1, lettera d D.P.R. 380/2001);
  • interventi di restauro e risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali (rif.art.3, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001).

Descrizione

La SCIA (art. 22 del DPR 380/2001) è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti  richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

SCIA “in sanatoria”

Il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile, ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, possono ottenere la sanatoria dell’intervento presentando la SCIA in sanatoria e versando una somma in misura non inferiore a euro 1032,00 al momento della presentazione della SCIA (rif. Art. 37 comma 1 D.P.R. 380/2001).

Comunicazione Fine Lavori

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA.

Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate.

La presentazione deve avvenire entro tre anni dall’efficacia.

Qualora l’intervento non fosse completato entro il termine triennale, l’interessato per la realizzazione della parte non ultimata deve presentare una nuova SCIA.

 

Come fare

Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).

Cosa serve

È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

 

Cosa si ottiene

Il Comune non rilascia alcun documento.

Tempi e scadenze

Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine.

Quanto costa

Diritti di segreteria:

  • € 100,00 - SCIA
  • € 150,00 - SCIA in sanatoria

Accedi al servizio

Il Venerdì l'accesso presso gli uffici è consentito per Cittadini e Professionisti solo previo appuntamento:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 14/03/2025, 11:25

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