Separazioni e divorzi

Servizio attivo

Procedura per separarsi o divorziare consensualmente. L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione e/o divorzio.


A chi è rivolto

Ai coniugi che intendano separarsi e/o divorziare

Descrizione

Con l’entrata in vigore del D.lg. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, a determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•    celebrazione del matrimonio in forma civile;
•    celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
•    trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
•    residenza di almeno uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
•    figli minori di entrambi i coniugi;
•    figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, concordato tra le parti.

Come fare

È necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio civile o religioso, ovvero del Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero o al Comune di residenza di almeno uno dei due coniugi, ai fini della richiesta congiunta di separazione o divorzio (Vedi modulo negli allegati).
La procedura prevede un primo appuntamento per la sottoscrizione da parte dei coniugi dell’accordo di separazione o divorzio; decorsi almeno 30 giorni dal suddetto accordo, le parti sono tenute a ripresentarsi per la sottoscrizione della conferma.

Cosa serve

È necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile.

L'istanza potrà essere inviata, allegando necessariamente la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari e nel caso di richiesta di divorzio, qualora facesse seguito a separazione giudiziale, anche copia della sentenza del tribunale, tramite:

•    email: demografici@comune.canegrate.mi.it
•    PEC: anagrafe.canegrate@legalmail.it
•    posta ordinaria o raccomandata;
•    manualmente direttamente all’ufficio di stato civile o al protocollo del Comune di Canegrate.

In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'ufficiale di stato civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.

Rispetto a tali dichiarazioni l'ufficiale di stato civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio.

ATTENZIONE

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le parti risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tali risulteranno sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.

Tempi e scadenze

Nessuna scadenza.

Quanto costa

L’intera procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti o con bancomat/carta di credito alla sottoscrizione dell’accordo.

Vincoli

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo;

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporta la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Ulteriori informazioni

In alternativa alla procedura di separazione e divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, l'art. 6 della legge n. 162/2014 prevede l'istituto della convenzione di negoziazione assistita (vedi richiami normativi sottostanti).

SEPARAZIONI E DIVORZI - D.lgs n. 132/2014 - art. 12   -    Legge n. 162/2014

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 21/05/2024, 17:54

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