La SCIA alternativa al PDC può essere richiesta per lavori di ristrutturazione pesante, che non prevedono la demolizione totale dell'edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, prospetti e mutamenti della destinazione d'uso.
La SCIA alternativa al PDC può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di Permesso di Costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ).
La SCIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 23 del DPR 380/2001) è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
Si differenzia dalla SCIA (art 22 D.P.R. 380/2001) per la tipologia degli interventi da realizzare e per la data di efficacia.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (art. 23, comma 5 D.P.R. 380/2001).
Interventi realizzabili con SCIA alternativa al PDC (art. 23):
La realizzazione di tutti gli elencati interventi possono essere realizzati anche chiedendo il rilascio del Permesso di Costruire.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate (rif. art. 23, comma 7 D.P.R. 380/2001).
La presentazione deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori.
Qualora l’intervento non fosse completato entro il termine triennale, l’interessato per la realizzazione della parte non ultimata deve presentare una nuova SCIA.
SCIA (art. 23) in sanatoria
Occorre compilare il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.canegrate.cportal.it/).
È necessaria un'identità digitale SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il Comune non rilascia alcun documento.
Le fasi e le scadenze sono quelle riportate nella procedura OnLine.
Gli interventi edilizi possono essere iniziati decorsi 30 giorni dall’avvenuta presentazione della SCIA art 23 D.P.R. 380/2001.
Non è possibile dare inizio agli interventi edilizi prima della presentazione della SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001.